La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 aprile 2019, n. 9664, ha deciso che il lavoratore non ha diritto a essere risarcito per mobbing se non riesce a provare le condizioni stressogene vissute nell’ambiente di lavoro.

Difatti, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo è onere del lavoratore che lo denunci e che chieda di essere risarcito provare l’esistenza di tale danno e il nesso causale con il contesto di lavoro.