Una sentenza di qualche mese fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 giugno 2019, n.25836) ricorda anzitutto che “il “preposto”, come recita l’art.2 T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.”