Entra questa sentenza della Corte di Cassazione in quel gruppo di sentenze nelle quali la stessa è stata chiamata ad individuare le responsabilità per un infortunio sul lavoro accaduto in strutture complesse nelle quali il datore di lavoro ha in genere delle difficoltà ad ottemperare agli obblighi di vigilanza che gli impongono le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più volte la suprema Corte si è occupata dell’argomento e fra le ultime espressioni si richiama la sentenza della Sezione IV penale n. 12639 del 19/3/2018 ( Sulla non responsabilità per gli infortuni del direttore di stabilimento) con la quale è stato affermato il principio, ora richiamato in questa sentenza in commento secondo cui l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte del datore di lavoro stesso delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi.